Art. 56.
(Termine per il rilascio dell'autorizzazione).

      1. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con un provvedimento espresso, da adottare entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa in ogni sua parte.
      2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritenuti essenziali ai fini della decisione, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti e delle informazioni richiesti dall'amministrazione.
      3. Qualora il procedimento di cui al comma 1 non si concluda nei termini indicati al medesimo comma, l'amministrazione è responsabile dei danni causati al richiedente.

 

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